Blog e forum: per la Cassazione non si applica l'Art. 5 del Codice Penale
Ecco una notizia che farà felici i tantissimi possessori di blog sul territorio nazionale: una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 35511) sancisce che per i titolari di siti internet di qualsiasi natura non si può applicare l’articolo 57 del Codice Penale, che punisce i direttori di testate giornalistiche cartacee qualora si siano resi colpevoli del reato di “omesso controllo” sui contenuti delle pubblicazioni da loro dirette. La questione sembra di “lana caprina” ma non lo è affatto: per il legislatore l’articolo 57 CP si riferisce “espressamente all’informazione diffusa tramite la carta stampata”, quindi la legge va interpretata in modo storico e non può applicarsi a diversi tipi di informazione, tra i quali quella via web.
Secondo la Cassazione c’erano già dei precedenti che andavano in questa direzione, visto che era stata negata l’applicazione dell’articolo 57 al direttore di una testata televisiva a causa della diversità strutturale tra i due tipi di mass media, mentre nel diritto penale vige il principio di tassatività. Questa sentenza nasce ovviamente da una diatriba legale, che aveva visto il direttore del sito web “Merate Oline” chiamato in causa dall’ex Ministro di Giustizia Roberto Castelli per una lettera pubblicata sul sito stesso e che avrebbe avuto contenuti diffamatori. Il direttore era quindi stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano proprio per “omesso controllo”, avendo permesso la pubblicazione di quella lettera di uno dei suoi visitatori.
Il caso è arrivato poi in Cassazione ed ora si è giunti a questa sentenza che per tutto il popolo dei bloggatori è a dir poco storica. Il tribunale ha deciso che l’articolo 57 non si può applicare né al direttore di una testata online, né ai coordinatori di blog e forum, così come agli access, service ed internet provider, a meno che, ovviamente, non si possa dimostrare che fossero a conoscenza del contenuto criminoso del contenuto ospitato sulle loro piattaforme, ma in quest’ultimo caso ci sarebbe il concorso in reato e non il reato vero e proprio.